ai proprietari e ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie durante tutto il periodo di “grave pericolosità” di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile se tali terreni sono coltivati a cereali, circoscrivendo il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando anche all'art. 48 del D.P.R.753/80.
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Ordinanza Sindaco n. 14 dell'11 luglio 2016 | 78.5 KB |