Linee Ferroviarie - sgombero terreni adiacenti

 
ai  proprietari  e  ai  possessori  a qualsiasi  titolo di  terreni  coltivati  o tenuti  a pascolo o incolti,  adiacenti  alle linee ferroviarie durante tutto il  periodo di  “grave pericolosità” di tenere sgombri  i  terreni,  fino a 20 metri  dal  confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile se tali terreni sono coltivati a cereali, circoscrivendo il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri  che dovrà essere costantemente tenuta priva di  seccume vegetale,  ottemperando anche all'art.  48 del  D.P.R.753/80.

Tipo ordinanza: 

Allegato: