Come fare ricorso ad una Ingiunzione del Dirigente

  • COS'E'

Il ricorso amministrativo all’ingiunzione è l'atto con il quale il cittadino contesta l’ingiunzione notificata a seguito di un verbale amministrativo. A seguito di notificazione di una ingiunzione, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso all’ufficio periferico cui sono demandate attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (art. 22 della Legge 689/81). L’organo competente sarà indicato nell’ingiunzione notificata.

  • COME

Modalità per il ricorso al Giudice di Pace/Tribunale
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione dell’ingiunzione, il trasgressore (se si tratta di società, il suo legale rappresentante) oppure un avvocato munito di regolare mandato può  proporre ricorso all’Organo superiore indicato nell’ingiunzione che potrà essere:

  • Il Giudice di Pace di Belluno

oppure

  • Il Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione (Tribunale di Belluno):
    • se la sanzione in contestazione è di importo superiore a € 20.000,00
    • se è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima (ad eccezione di quelle previste dal codice della strada e dalla normativa sugli assegni da presentare in ogni caso al Giudice di Pace)
    • in tutti i casi in materia di:
      •  tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
      •  previdenza e assistenza obbligatoria
      •  urbanistica ed edilizia
      •  tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
      •  igiene degli alimenti e delle bevande
      •  società e di intermediari finanziari
      •  tributaria e valutaria
  • DOVE

Ricorso Giudice di Pace
Il ricorso va depositato direttamente presso l'ufficio di cancelleria di Belluno o inoltrato tramite raccomandata A.R.; è necessario che sia stata regolarizzata la violazione con il tributo dovuto (contributo unificato).
Giudice di Pace di BELLUNO
SEDE: via Tasso 19, 32100 Belluno

Telefono: 0437-931996

E-mail: gdp.belluno@giustizia.it

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, mentre per gli atti urgenti e/o indifferibili l'apertura al pubblico è garantita dalle 09.00 alle ore 13.00;

il sabato, solo presidio, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 per la ricezione di atti urgenti e/o indifferibili

ricorso Tribunale di Belluno
Tribunale di Belluno
Via G. Segato
320200 BELLUNO
Troverete l’ufficio ubicato al piano TERRENO
Fax: 0437/947402
E-Mail: contenzioso.tribunale.belluno@giustizia.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
il sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,30 preferibilmente per atti urgenti.

 
COSA SCRIVERE SUL RICORSO
L'opposizione si propone tramite ricorso in carta semplice e deve contenere l'indicazione delle parti, le motivazioni per le quale si ritiene non "illegittimo" il provvedimento ciò che si vuole ottenere con pronuncia del Giudice.
Al ricorso bisogna allegare:

  • l'atto notificato, da depositarsi nella cancelleria del giudice adito, contenente altresì la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito
  • l’originale e quattro fotocopie fronte-retro dell’ordinanza dirigenziale
  • una fotocopia degli eventuali documenti che si intendono allegare
  • copia del documento di riconoscimento valido del ricorrente
  • marche contributo unificato

IMPUGNAZIONE IN CASO DI RIGETTO

Contro il provvedimento del Giudice di pace è possibile ricorrere al Tribunale in composizione monocratica.
Contro la sentenza del Tribunale è ammesso ricorso per Cassazione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o ordinanza impugnata.
COSTI
Deve essere versato il contributo unificato (€ 41,00 per Processi di valore fino a € 1.100,00)
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: http://www.giustizia.it/giustizia/

 
NORMATIVA
- art. 22 della Legge 689 del 24 novembre 1981

 
Avvertenza
Se entro i termini previsti dall’ingiunzione non è stato proposto ricorso e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ingiunzione costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva dell’importo.
(aggiornamento del 18 gennaio 2016)

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