- COS'E'
Il ricorso amministrativo è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione amministrativa diversa dal Codice della strada. A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento , se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso all’ufficio periferico cui sono demandate attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (art. 17 Legge 689/81). L’organo competente sarà indicato nel verbale notificato.
COME FARE RICORSO
Modalità per il ricorso al Sindaco/Segretario Generale del Comune
Nel caso in cui sia indicato il Sindaco del Comune di Feltre quale organo competente a ricevere il rapporto deve leggersi “Segretario Generale del Comune” in quanto è il Dirigente ad essere competente in materia ai sensi della vigente normativa. Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, può proporre ricorso al Segretario Generale del Comune, allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale.
- DOVE
Il ricorso va inoltrato in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata A.R., o consegnato direttamente, all'Ufficio Protocollo del Comune
oppure al Comando Polizia Locale Feltre
Via G. Gaggia, 2 – 32032 FELTRE (BL)
Tel: 0439/885286 - Fax: 0439/885286
e-mail: vigili@comune.feltre.bl.it
pec: comune.feltre.bl@pecveneto.it
ORARI:
- dal Lunedì al Sabato 8.30 - 13.00
- Martedì e giovedì anche 15.00 - 17.00
COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicate le generalità, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché gli eventuali nomi delle persone disponibili a testimoniare. Nel ricorso è possibile chiedere di essere sentiti in merito.
COSA FA L’ORGANO COMPETENTE
Pervenuto il ricorso, o scaduti i termini per il pagamento, il Comando accertatore dovrà trasmettere il verbale ed il relativo rapporto. L’Organo competente a ricevere il ricorso , sentendo l’interessato qualora ne faccia richiesta, si pronuncia come segue:
1. ricorso accolto - in questo caso l’Organo competente emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al Comando, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
2. ricorso non accolto - in questo caso l’Organo compente emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo previsto per legge per quella violazione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
L'interessato può fare ricorso entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, dalla data di notifica dell'ordinanza ai sensi dell’art. 22 della legge 698/81.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate si prescrive nel termine di 5 anni dal giorni in cui è stata commessa la violazione.
IMPUGNAZIONE IN CASO DI RIGETTO DEL PREFETTO
Contro il provvedimento con il quale il Dirigente respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di pace o al Tribunale di Belluno secondo quanto previsto dall’art. 22 della Legge 689/81.
COSTI
La presentazione del ricorso è gratuita.
NORMATIVA
- art. 17- 18 della Legge 689 del 24 novembre 1981
- Delibera di GIUNTA nr. 231/2015 - Approvazione del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE modificato con delibera GM 67/2016 e GM 241/2017
Avvertenza
Se entro i termini previsti dal verbale non è stato proposto ricorso e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il Comando accertatore invierà il rapporto di cui all’art. 17 della legge 689/81 all’Organo superiore competente per l’emissione della relativa ingiunzione.
Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avviene posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi, ed entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, estingue il procedimento sanzionatorio.
(aggiornamento 2 gennaio 2021)
allegato:
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Regolamento Sanzioni Amministrative | 136.44 KB |
Opposizione | 117.98 KB |