Il pagamento della sanzione amministrativa diversa dal Codice della Strada, può avvenire, indicando nella causale il numero del verbale ricevuto, la data dell'infrazione, l'Ente che ha eseguito l'accertamento con le modalità riportate nel verbale.
L'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981, di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione, con istanza, anche contestuale agli scritti difensivi, e in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per i residenti in Italia, e sessanta giorni per i residenti all'estero.
Il ricorso amministrativo è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione amministrativa diversa dal Codice della strada. A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento , se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso all’ufficio periferico cui sono demandate attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (art. 17 Legge 689/81). L’organo competente sarà indicato nel verbale notificato.
COME FARE RICORSO