- COS'E'
L'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981, di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione, con istanza, anche contestuale agli scritti difensivi, e in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per i residenti in Italia, e sessanta giorni per i residenti all'estero.
- CHI può richiederla
L’interessato per averne titolo deve essere la persona fisica indicata nel verbale in quanto responsabile della violazione ovvero persona fisica solidalmente obbligata. Il verbale immediatamente contestato o notificato deve prevedere il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria. La richiesta di rateizzazione è corredata da autocertificazione che attesta le disagiate condizioni economiche ovvero da certificazione ISEE, relativa ai redditi dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare o, nel caso di persone giuridiche, dalla documentazione attestante la situazione reddituale. Alla richiesta di rateizzazione può essere allegata la documentazione contenente eventuali altri elementi che l'interessato ritiene utili a comprovare la propria condizione economica disagiata.
- COME SI RICHIEDE
La persona interessata deve presentare la propria richiesta entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale all'ufficio Protocollo del Comune di Feltre, compilando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici del Comando o scaricabile qui in formato pdf Opposizione117.98 KB, consegnando il ricorso all'Ufficio protocollo del comune di Feltre oppure direttamente presso il Comando stesso o inviandolo con lettera raccomandata o posta certificata (PEC).
- DOVE
COMUNE DI FELTRE – UFFICIO PROTOCOLLO
Piazzetta delle Biade 1
32032 FELTRE (BL)
oppure
Comando Polizia Locale Feltre
Via G. Gaggia, 2 – 32032 FELTRE (BL)
Tel: 0439/885300 - Fax: 0439/885286
e-mail: vigili@comune.feltre.bl.it
pec: comune.feltre.bl@pecveneto.it
ORARI: dal Lunedì al Sabato 8.30 - 13.30 Martedì e giovedì anche 13.30 - 17.00
- DOCUMENTI DA ALLEGARE
- Autocertificazione che attesta le disagiate condizioni economiche (oppure)
- Certificazione ISEE relativa al reddito del nucleo familiare o in caso di persone giuridiche
- documentazione attestante situazione reddituale (oppure)
- Altra documentazione utile a dimostrare situazione economica disagiata (specificare)
- Copia del documento di identità valido del richiedente.
- COME SI PAGANO LE RATE?
Esaminata l'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego che è notificato al richiedente. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza ingiunzione di pagamento o con successivo e separato provvedimento. La rateizzazione è ammessa solo con riferimento alla sanzione determinata con ordinanza ingiunzione. In ogni momento il debito residuo può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione oltre alle spese di notifica e di procedimento in un' unica soluzione. L'applicazione del presente comma non è automatica. Prima dell'applicazione è previsto il contraddittorio con il debitore il quale è invitato a giustificare il ritardato od omesso versamento della rata; sulla scorta di quanto acquisito viene concessa la sospensione dei termini del pagamento della somma rateizzata fino ad un massimo di quattro rate, con la possibilità di ricalcolo dell'importo rateizzato, nel rispetto dei minimi previsti al comma 8 del presente articolo.
La rateizzazione non può essere concessa per sanzioni di importo inferiore o pari ad euro cinquanta . Il beneficio della rateazione è concesso solamente nel caso in cui il richiedente non risulta moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni.
La rateizzazione è concessa secondo i seguenti parametri:
- da 51,00 a 1.000,00 euro fino a 20 (venti) rate mensili;
- da 1.001,00 euro fino a 30 (trenta) rate mensili.
- COSTI
Sul pagamento rateizzato si applicano gli interessi legali
- NORMATIVA
- art. 26 Legge n. 689/1981
- Delibera di GIUNTA nr. 231/2015 - Approvazione del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE modificato con delibera GM 67/2016 e GM 241/2017
Regolamento Sanzioni Amministrative136.44 KB
(aggiornamento del 02/01/2021)