Come pagare una sanzione

  • COME E DOVE

Il pagamento della sanzione amministrativa per violazioni al Codice della Strada può avvenire, mediante la piattaforma PAGOPA con le modalità indicate nel verbale notificato.

 

            

 

Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale è ammesso il pagamento del minimo della sanzione edittale (oltre alle eventuali spese di notifica ed accertamento).

  • L’importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale mediante contestazione immediata su strada oppure mediante notificazione postale. La riduzione del 30% spetta, in dettaglio, nei seguenti casi: 

  • preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato prima della notificazione del verbale e comunque entro 10 giorni. Successivamente si dovrà attendere la notificazione del verbale ed attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate. -N.B. L'importo indicato nel preavviso è già scontato.

  • se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale. Per capire da quale momento decorrono i 5 giorni per essere ammessi allo sconto del 30% occorre comprendere bene che una cosa è il ritiro materiale del verbale dal portalettere (in questo caso decorrono dal giorno successivo a quello della consegna), una cosa è il ritiro successivo in posta (in questo caso decorrono dal giorno successivo al ritiro effettivo), purché non siano intercorsi oltre 10 giorni dal deposito. In questo caso infatti la notifica si dà per avvenuta il decimo giorno.

  • La riduzione del 30% non è applicabile per le seguenti infrazioni stradali:

  • violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta 

  • violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida 

  • violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare.

NOTA BENE:

  • la riduzione del 30% si riferisce alla sola sanzione e non alle relative spese di accertamento e notifica.

  • Il pagamento della sanzione non consente di presentare successivamente ricorso.

  • Dal 61° giorno il verbale costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimo previsto per legge con aggiunte le spese di procedimento (secondo le modalità ed i termini richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 27 della legge 24/11/81 n. 689).

 

  • NORMATIVA

  • ART. 202 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285

(aggiornamento 28 ottobre 2023)

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