Manutenzione di siepi, alberature, piante di alto fusto nelle strade comunali

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  • Art. 10 – Alberi, rami e siepi Regolamento per la convivenza civile
    1.I proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e di uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili sia all'interno che all'esterno dei centri abitati del Comune di Feltre, devono provvedere a mantenere le siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione, ivi comprese le piante di alto fusto, permanentemente regolati in modo tale da evitare restringimenti della strada, marciapiedi e piste ciclabili, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Devono altresì ridurre opportunamente o tagliare le piante che per età, altezza, stato vegetativo e collocazione possano interessare la sede pubblica in caso di caduta parziale o totale o in caso di eventi atmosferici tipo vento, neve, ecc. anche se eccezionali o imprevisti. Per le piante di particolare pregio, vanno ottenute le previste autorizzazioni presso l'Ufficio Tecnico comunale .
     
    2.Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali. È vietato l'abbruciamento, tranne i periodi in deroga come disciplinati dalle disposizioni vigenti.
     
    3.I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che possano interessare il piano stradale, pedonale o ciclabile.
     
    4.Le superfici erbate ubicate in centro urbano vanno tagliate almeno 2 volte nell'arco dell'anno e comunque per un numero idoneo di volte in modo che sia mantenuto il decoro dell'area e sia evitato il proliferare e lo stanziamento di insetti ed animali vari.
     
    5.Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00. nonché al tempestivo ripristino del decoro dei luoghi provvedendo direttamente, fatta salva l'azione sostitutiva dell'amministrazione con spese a carico del proprietario/i. 
     
    Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento a questo articolo è applicabile la diffida amministrativa, che consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L'invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
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