Comunicazione Cessione di Fabbricato / Ospitalità, vendita o affitto a straniero extracomunitario

L'art. 12 d.l. 21.03.1978 n. 59 convertito in legge 18.05.1978 n. 191 recita: Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore.

L'articolo come modificato dal D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito con Legge n. 106 del 12/07/2011 - art. 5 d) stabilisce che la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Permane quindi l'obbligo di comunicazione entro 48 ore relativamente a cessioni gratuite dell'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, per un tempo superiore ad un mese  oppure nel caso in cui si tratti di cittadini extracomunitari ai sensi della norma sotto riportata:

 

Art. 7  Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286 - (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1.  Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2.  La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis.  Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00  a 3.500,00 euro.

 (Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, così modificato dall’ art. 3, comma 2-ter, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159).

 

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