
- COS'E'
Il Codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, con l’art. 202bis “Rateazione delle sanzioni pecuniarie” prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale dalla Polizia Locale di Feltre, di importo superiore a 200,00 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere al Corpo di Polizia Locale di Feltre, la ripartizione del pagamento in rate mensili. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
- CHI può richiederla
L’interessato per averne titolo deve essere la persona fisica indicata nel verbale in quanto responsabile della violazione ovvero persona fisica solidalmente obbligata. Il verbale immediatamente contestato o notificato deve prevedere il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria. La rateazione è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- COME SI RICHIEDE
La persona interessata deve presentare la propria richiesta entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale al Comando Polizia Locale del Comune di Feltre, compilando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici del Comando o scaricabile da questa pagina, oppure inviandolo con lettera raccomandata
- DOVE
Comando Polizia Locale Feltre
Via G. Gaggia, 2 – 32032 FELTRE (BL)
Tel: 0439/885286 - Fax: 0439/885286
e-mail: vigili@comune.feltre.bl.it
pec: comune.feltre.bl@pecveneto.it
ORARI: dal Lunedì al Sabato 8.30 - 13.30 Martedì e giovedì anche 13.30 - 17.00
- DOCUMENTI DA ALLEGARE
documentazione comprovante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, ovvero la certificazione ISEE del reddito complessivo dell’interessato e dei familiari conviventi (ove esistono) compilata dai soggetti abilitati. copia del documento di identità valido del richiedente.
- COME SI PAGANO LE RATE?
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. Con la prima rata sono riscosse anche le spese di notifica e quelle di procedimento. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali. I ratei potranno essere pagati alle scadenze indicate nell’atto amministrativo che accoglie l’istanza di rateizzazione ex art. 202bis C.d.S.
- COSTI
Sul pagamento rateizzato si applicano gli interessi legali
- A COSA SI RINUNCIA?
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis.
- COSA COMPORTA LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA?
Dalla data di presentazione dell’istanza, e fino alla data di notifica del provvedimento di rigetto, sono temporaneamente e provvisoriamente sospesi i 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta. Con la presentazione dell’istanza l’interessato è tenuto comunque al pagamento delle spese di procedimento e di notifica anche in caso di rigetto della stessa.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
- NORMATIVA
art. 202 bis D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 .
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