Vendite Straordinarie, ovvero le vendite di fine stagione, vendite di liquidazione e vendite promozionali.

 
 
SALDI  INVERNALI 2024
Le vendite di fine stagione INVERNALE 2024 (c.d. Saldi) si svolgeranno dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024.
 
Modalità per l'effettuazione di vendite straordinarie: vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali.
La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, come previsto dalla Legge Regionale n. 50 del 28/12/2012 art. 25.

  • La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 28 giugno 2013 per quanto concerne le vendite di fine stagione (cd "saldi") prevede l'inizio e la fine delle vendite di fine stagione invernale, rispettivamente, al primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio e al 28 febbraio di ciascun anno, nonché l'inizio e la fine delle vendite di fine stagione estiva, rispettivamente al primo sabato di luglio e al 31 agosto di ciascun anno.Link al sito della Regione Veneto.
  • SOLO PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 - la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 384 / DGR del 07/04/2023 -"Disciplina delle vendite di fine stagione. Modifica della data di inizio relativa alla stagione estiva 2023. Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, articolo 25" - per le vendite di fine stagione estiva ha stabilito che  per l'anno 2023 avranno inizio il giorno 6 luglio 2023 e si concluderanno il giorno 31 agosto 2023.
  • In relazione, altresì, alle vendite promozionali, la relativa disciplina è caratterizzata da una sostanziale flessibilità in ordine alle modalità di svolgimento, nel rispetto delle disposizioni generali statali : ne discende che tali vendite possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
  • Le vendite di liquidazione in quanto maggiormente rispondenti alle esigenze degli operatori commerciali di esitare in breve tempo le merci in occasione di eventi di carattere straordinario che incidono sull'esercizio dell'attività commerciale quali la cessazione dell'attività per cessione dell'azienda o per cessazione dell'affitto di azienda, il rinnovo locali etc. Possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno per massimo di 6 settimane (13 in caso di cessazione definitiva) . La modulistica deve essere inviata tramite  SUAP - Sportello unico per le Attività Produttive.
  • Per vendita sottocosto si intende “la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati” (art. 15, comma 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114). Tale tipologia di vendita è disciplinata dal D.P.R. 218 del 6 aprile 2001.

 
 
 

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