- COS'E'
Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione comminatagli ai sensi del Codice della strada. A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice della strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto di Belluno o, in alternativa, al Giudice di pace di Belluno.
Attenzione:
- Il pagamento della sanzione non consente di presentare successivamente ricorso.
- Non presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che i vigili lasciano sulle auto in sosta. Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale d'accertamento di infrazione (contestazione immediata o notifica di copia del verbale).
COME FARE RICORSO
- Modalità per il ricorso al Prefetto di Belluno
Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto di Belluno, allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale.
- DOVE
Il ricorso va inoltrato in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata A.R., o consegnato direttamente, al Comando Polizia Locale Feltre
Via G. Gaggia, 2 – 32032 FELTRE (BL)
Tel: 0439/885286 - Fax: 0439/885286
e-mail: vigili@comune.feltre.bl.it
pec: comune.feltre.bl@pecveneto.it
ORARI:
- dal Lunedì al Sabato 8.30 - 13.00
- Martedì e giovedì anche 15.00 - 17.00
- con raccomandata A.R. alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo
Piazza Duomo n 38, 32100 BL
Centralino: 0437952499 - Fax: 0437952670
U.R.P: urp.prefbl@pec.interno.it
P.E.C.: prefettura.prefbl@pec.interno.it
- COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché gli eventuali nomi delle persone disponibili a testimoniare.
- COSA FA IL PREFETTO
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue:
- ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al Comando, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
- ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
L'interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, dalla data di notifica dell'ordinanza.
Il termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza s'interrompe in caso di richiesta di audizione e rimane sospeso fino alla data dell'audizione stessa.
L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua emissione (360 gg se il destinatario risiede all'estero).
Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro il termine su indicato di 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera accolto.
- IMPUGNAZIONE IN CASO DI RIGETTO DEL PREFETTO
Contro il provvedimento con il quale il Prefetto respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di pace.
- COSTI
La presentazione del ricorso è gratuita. Attenzione: nel caso in cui il ricorso venga respinto il Prefetto impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito della Prefettura
NORMATIVA
- ART. 203 – 204 – 205 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 Ricorso al Prefetto
- Modalità per il ricorso al Giudice di pace
- COME FARE RICORSO
In alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre ricorso al Giudice di Pace di Belluno.
- DOVE
Il ricorso va depositato direttamente presso l'ufficio di cancelleria, via Vittorio Veneto139 – 32100 Belluno o inoltrato tramite raccomandata A.R.; è necessario che sia stata regolarizzata la violazione con il tributo dovuto (contributo unificato).
Giudice di Pace di BELLUNO
SEDE: via Tasso 19, 32100 Belluno
Telefono: 0437-931996
E-mail: gdp.belluno@giustizia.it
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, mentre per gli atti urgenti e/o indifferibili l'apertura al pubblico è garantita dalle 09.00 alle ore 13.00;
il sabato, solo presidio, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 per la ricezione di atti urgenti e/o indifferibili
- COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicati le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché gli eventuali nomi delle persone disponibili a testimoniare. Se non viene nominato un avvocato, il ricorrente dovrà dichiarare nel ricorso la residenza o la elezione di domicilio* (presso un amico, un parente, il luogo di lavoro…) nel comune di Belluno. Infatti, se il ricorrente non è residente nel comune di Belluno, e non indica un domicilio nel territorio del comune, la cancelleria non effettuerà le comunicazioni relative alla procedura (data dell’udienza, esito del ricorso ecc.) e quindi dovrà essere il ricorrente stesso ad assumere queste informazioni presso la cancelleria.
- COSA FA IL GIUDICE DI PACE
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di pace notifica al ricorrente la data fissata per l'udienza (se residente a Belluno – vedi nota precedente*), notifica inoltre al Sindaco e, se lo ritiene il caso, a altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti.
All'udienza il Giudice di pace, sentite le parti, si pronuncia accogliendo il ricorso in tutto od in parte, oppure non accogliendolo. In questo caso il Giudice di pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile in Tribunale.
- COSTI
Deve essere versato il CONTRIBUTO UNIFICATO IN BASE AL VALORE
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" , in vigore dal 25/06/2014 ha disposto, con l'art. 53, l'aumento del contributo unificato per i ricorsi al Giudice di Pace
L’articolo 53, comma 1, del decreto- legge modifica infatti l’articolo 13 del D.P.R. 115/2002 che fissa gli importi del contributo unificato che in questo modo passa:
- Da 37,00 a 43,00 euro quello per le cause (nel nostro caso ricorsi) non superiori a 1.100,00 euro
- Da 85,00 a 98,00 euro per le cause superiori ma entro 5.200,00 euro
Verificare c/o la Cancelleria del Giudice di Pace o sul sito sottoindicato l'esatto importo.
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Giudice potrebbe imputare al soccombente le spese di giudizio.
Ulteriori informazioni reperibili sul sito: http://www.giustizia.it/giustizia/
- NORMATIVA
- ART. 204 bis - D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 Ricorso al Giudice di Pace
Avvertenza
Se entro i termini previsti non è stato proposto ricorso e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimo previsto per legge con aggiunte le spese di procedimento (secondo le modalità ed i termini richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 27 della legge 24/11/81 n. 689).
(aggiornato il 28 giugno 2014)
allegato:
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